di jake » 5 feb 2008, 11:11
Cosa indica il segnale? <img src="http://img146.imageshack.us/img146/5522/catenenevesmallcl6.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/>
L'articolo 122 del regolamento del Codice della Strada al comma 8 recita:
" il segnale catene per neve obbligatorie deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve...".
Pertanto il codice della strada prevede che, a partire dal segnale, è necessario aver montato le catene o avere gia montati pneumatici da neve, detti anche invernali o termici.
Guidare in sicurezza rispettando la legge
Pneumatici invernali
Catene ed dispositivi supplementari di aderenza.
Pneumatici chiodati
Assicurano la mobilità in sicurezza per tutto l’inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza. I pneumatici invernali di ultima generazione forniscono prestazioni superiori in aderenza motricità, frenata nelle condizioni critiche, e mantengono buone prestazioni anche su strada asciutta.
Montaggio omogeneo si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.
Marcatura :
La disciplina prescrive la marcatura M+S .
I pneumatici possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160km/h) secondo la direttiva 92/23/CE E’ necessario ricordare al conducente tale limite con una indicazione visiva interna alla vettura. Per questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodi d’uso.
Soluzioni per particolari condizioni di elevato innevamento e forti pendenze.
Montaggio:
verificare per quali misure di pneumatici è consentito da Costruttore del veicolo l’uso delle catene (libretto d’uso e manutenzione).
Velocità massima di utilizzo: 50 km/h
Omologazione:
la disciplina si riferisce ai dispositivi supplementari di aderenza e antisdrucciolevoli
comunemente denominati con il termine “catene”.
Tali dispositivi, destinati ai veicoli per il trasporto di persone (massimo 8 posti a sedere oltre il conducente ), con il decreto del 13 marzo 2002 “devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo - tabella CUNA NC 178-01 ovvero, in alternativa ad equivalenti norme in vigore negli stati membri dell’Unione Europea….” Oggi l’unica norma equivalente conosciuta è quella austriaca ON V 5117. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità che deve essere apposto oltre che sull’imballaggio anche in modo duraturo sul prodotto.
Servono solo per impieghi continuativi su fondi lungamente ghiacciati o innevati e non richiedono il montaggio di dispositivi supplementari di aderenza.
La circolazione in Italia è consentita solo dal 15 novembre al 15 marzo con montaggio di tutte le 4 ruote, dotate di paraspruzzi posteriori.
Il limite della velocità è di 90 km/h su viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada.
In altri paesi l’utilizzo può essere soggetto a limitazioni o proibizioni.
Ragazzi la legge è questa, presa dritta dritta dalla polizia stradale di prato...
ora le chiacchere da bar per quanto mi piacciono non mi interessano..
sestola non puo.. obbligarmi a tenere in auto una cosa che non è prevista da nessuna parte,,, e con questo chiudo la mia polemica..
avviso al "morettino"del casottino..SCANSATI LA PROSSIMA VOLTA
twan:
" non c'è posto in europa come il Cimone,
noi giriamo tutta l'Europa.... Francia... Germania... ecc....
ma solo al Cimone ci sentiamo come a casa,
voi siete un gruppo unito e fantastico
e ogni volta che veniamo qui siamo contentissimi