MULTE NEL FUORIPISTA???

  
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MULTE NEL FUORIPISTA???

Messaggiodi Goody » 31 gen 2006, 13:28

Ciao a tutti ragazzi...
ho sentito che recentemente hanno fatto €50.00 di multa ad un ragazzo all'Abetone perché non era in pista.... A voi risulta qualcosa? Come dobbiamo comportarci? Capisco che ci sono dei posti fuoripista veramente pericolosi, ma tutti i tratti non battuti che si trovano anche a bordo pista (sopra i 1500 quindi senza alberi...) non sono oggettivamente pericolosi.... Dobbiamo preparare il portafogli???
Ciao....
Goody....
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Messaggiodi MrCilindro » 31 gen 2006, 13:38

:D :D :D


non solo il portafogli...

ma secondo la località anke la carta d'identità per un'eventuale denuncia...

vedi comprensorio Folgarida Marileva.....

.....

e se per kaso ti trovi in un crepaccio del ghiacciaio di Cervinia...
preparati a un esborso di 4000 euri....


.....

inoltre...
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Messaggiodi MrCilindro » 31 gen 2006, 13:39

La disciplina normativa delle attività sciistiche:

problemi e prospettive



Avvocato G. Silingardi



Dal convegno sulla sicurezza, organizzato a Modena nell'ottobre '98 in occasione di Skipass, la relazione che esamina l'evoluzione degli orientamenti giuridici sulle responsabilità relative all'attività dello sci.

Una responsabilità che, toccando la figura degli esercenti, ha portato alla rapida e significativa introduzione della segnaletica e di attrezzature preventive in genere.

L'intervento approda a interessanti considerazioni quando, partendo dal fatto che lo sci è diventato un'attività di massa, introduce l'ipotesi che l'Autorità competente possa farsi carico dell’esigenza di dettare una disciplina amministrativa per trasformare un contratto atipico (quello del trasporto a fune) in un contratto tipico.



Ringrazio il Presidente di avermi dato la parola e gli organizzatori di questo Convegno che ci consente di fare il punto sulla situazione dal punto di vista giuridico (e non solo) su di un problema di grande attualità.



Il fenomeno degli scii negli ultimi tempi ha maturato un’evoluzione sotto diversi profili: tecnico, agonistico, tecnologico. Anche gli aspetti più propriamente scientifici hanno conseguentemente, e logicamente, maturato quel profondo livello di evoluzione di cui il Convegno di oggi è testimonianza.

Infatti ci saranno relazioni di tipo giuridico, amministrativo, medico, infrastrutturale, assicurativo. Dell’interesse per la problematica è così significativa testimonianza il fatto che, nell’ambito di una fiera dedicata prevalentemente agli operatori turistici del settore, si sia voluto riservare uno spazio, significativo come questo, ad esaminare quegli aspetti, anche di tipo scientifico, che fungano da supporto a un’evoluzione più razionale, più coordinata, più organica del fenomeno.



L'incidente in pista

Inizierei la mia relazione citando due sentenze che danno, a mio avviso, la testimonianza di quale sia stato il tipo di evoluzione che la problematica giuridica in materia di attività sciistica ha maturato.

Se noi esaminiamo la prima sentenza ormai datata nel tempo (Corte d’Appello di Firenze del 4.7.1967), che confermava una decisione del Tribunale di Pistoia del ’64, possiamo constatare come si trattasse di un caso tipico: l’incidente che lo sciatore subisce in fase di discesa a causa di un’insidia della pista; lo sciatore infatti era andato a urtare materiale di ingombro che -sembra di capire dalla sentenza- fosse proprietà della società che gestiva l’impianto di risalita.

La Corte d’Appello di Firenze respingeva la domanda di risarcimento del danno chiesto dallo sciatore; al di là della decisione, però, è interessante vedere il tipo di motivazione seguito.

La Corte sostanzialmente rigettava la domanda perché riteneva che la normativa tecnica, all’epoca vigente, ponesse a carico del concessionario di impianti di risalita obblighi, anche piuttosto rigorosi (tipo prove e verifiche), ma solo in ordine all’impianto di risalita. Praticamente, dice la Corte d’Appello di Firenze, esulano dagli obblighi della società concessionaria dell’impianto di risalita obblighi di vigilanza sulla funzionalità e non pericolosità della pista sciistica che erano limitati dalla legislazione dell’epoca all’impianto di risalita in senso stretto.



Qualche anno dopo veniva emanata analoga decisione (Tribunale di Bolzano 8.11.1975). Si trattava di uno sciatore che, abbordando in pista una curva, si trovava improvvisamente di fronte una capanna coperta da una cunetta, e vi andava a sbattere contro subendo gravi danni conseguenti a lesioni.

Anche qui il Tribunale di Bolzano rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dallo sciatore nei confronti dell’esercente l’impianto di risalita.

Anche a questo riguardo è interessante esaminare l’argomentazione del Tribunale di Bolzano laddove si respinge la domanda sulla base del ragionamento "che la natura dello sport sciistico, portando lo sciatore a contatto con le insidie del terreno, esige nello stesso tempo una particolare prudenza e una particolare perizia nel fronteggiare quelle insidie. Proprio l’esistenza di queste ultime insidie costituisce l’attrattiva di quello sport che, volto a padroneggiare mezzi di rapida andatura su terreni accidentati, ha il suo margine di pericolo e trova il suo fascino nella varietà di conformazione del terreno e nell’imprevisto circa ostacoli contrapposti a una discesa altrimenti piatta e banale".



Proseguiamo nel tempo e arriviamo a una sentenza del 12.11.1990; qui giochiamo in casa, perché si tratta di una sentenza del Tribunale di Modena, chiamato ad affrontare un caso sostanzialmente analogo: uno sciatore si trova all’improvviso un ostacolo sulla pista, nella fattispecie un gatto delle nevi, per evitare il quale cade, si fa male, subisce dei danni e ne chiede il risarcimento.

Il Tribunale di Modena giunge a una conclusione completamente opposta a quelle datate nel tempo precedentemente richiamate.

Al di là del contenuto della specifica decisione, è interessante vederne il tipo di motivazione. Ora, il Tribunale di Modena ritiene che il gestore degli impianti di risalita, non soltanto per il fatto che avesse assunto l’obbligo statutario di garantire la manutenzione delle piste, ma anche per il fatto che avesse emesso lo skipass, fosse tenuto a garantire l’apprestamento dei mezzi di risalita sugli impianti, altresì a mettergli a disposizione una pista priva di quelle insidie e di quelle condizioni che potrebbero essere la causa di un danno allo sciatore.

Chiaramente il Tribunale di Modena non dice che il gestore degli impianti di risalita risponda per gli incidenti che subisca lo sciatore nella discesa tout court, ma solo in quanto l’incidente sia collegato a un’insidia della pista e cioè a una condizione di insicurezza della pista.

Praticamente, quindi, il Tribunale condanna il gestore dell’impianto di risalita al risarcimento dei danni subiti da questo sciatore, ritenendo che a carico del gestore sia posto l’obbligo, non solo di garantire l’utilizzazione dell’impianto di risalita, ma anche una pista priva di insidie non adeguatamente segnalate e difficilmente fronteggiabili, nonostante un livello di particolare prudenza e perizia, tenuto conto che qui lo sciatore si era fatto male perché era caduto cercando di evitare un gatto delle nevi in fase di battitura della pista: era facile al Tribunale di Modena, una volta affermato l’obbligo del gestore di garantire non solo la sicurezza dell’impianto di risalita, ma anche dell’impianto di discesa, ricollegare in base all’art. 2049 del Codice Civile il comportamento del conducente del veicolo alla responsabilità del gestore dell’impianto.



Ritengo che gli orientamenti giurisprudenziali succedutesi nell’arco di trent’anni siano particolarmente significativi dell’evoluzione che, sotto il profilo giuridico, è venuta maturando; dall'esclusione si è infatti arrivati all'affermazione della responsabilità del gestore delle piste per incidenti subiti dallo sciatore non soltanto nella fase di risalita (il che è ovvio che sia fonte di responsabilità per il gestore degli impianti), ma anche della discesa.

Questa evoluzione ben evidenzia, a mio avviso, l’estensione anche all’attività sciistica di quel fenomeno, ben noto agli osservatori giuridici, per cui un’attività, quando assume i contorni di fenomeno di massa -che si rivolge quindi alla categoria generalizzata e non meglio distinta di utenti- richiede un particolare livello di protezione da parte dell’ordinamento giuridico, soprattutto in funzione della tutela del consumatore, cioè di quella che è ritenuta la parte più debole.

Parte più debole non vuol dire meno ricca finanziariamente del contraente forte, ché uno sciatore può essere anche più ricco del gestore dell’impianto; non è questo il problema.

La parte è debole in quanto si trovi a dover accedere o a voler accedere a un servizio che gli viene offerto su basi largamente standardizzate, per cui non ha alcuna seria possibilità di contrattare.

Lo sciatore è parte debole perché non ha alcuna possibilità di influire sulla determinazione del contenuto del contratto. Praticamente, se vuole sciare, deve accedere al servizio alle condizioni contrattuali che gli vengono imposte dal contraente forte; e tale è appunto perché ha il monopolio del servizio.



Le responsabilità del vettore

Ora, non è che il diritto non si sia mai occupato dell’attività sciistica, ovviamente lo ha fatto da quando si è cominciato a sciare; ma ciò è avvenuto fino agli anni ’90, con riferimento ad una casistica tradizionale, e non a quella di utilizzo dei meccanismi di ripartizione delle conseguenze pregiudizievoli di comportamenti colposi.

La novità che emerge invece dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali è la dilatazione delle responsabilità come conseguenza dell’ampliamento degli obblighi che vengono posti a carico di soggetti (in particolare il gestore degli impianti di pista), titolari di un ruolo fondamentale nella distribuzione e nella commercializzazione, oltre che nell’offerta, del servizio sciistico.

Noi eravamo abituati, fino a quest’ultima evoluzione del c.d. diritto degli sci, a considerare la responsabilità del gestore degli impianti come responsabilità tipica del vettore a fune per la fase di risalita. I

invece ci troviamo di fronte a questa nuova prospettiva: una responsabilità come conseguenza dell’inadempimento di un obbligo, che nulla ha a che fare col servizio di risalita, ma si ricollega all’infrastruttura con la quale si deve svolgere l’attività di discesa, prodromica alla quale, ritiene la Giurisprudenza, sia la stipulazione del contratto di trasporto.



Credo che abbiamo qualche minuto per tentare di realizzare una rassegna piuttosto veloce di quella che era la tradizionale casistica giurisprudenziale in materia di regolamentazione delle attività sciistiche.

Innanzitutto il trasporto a fune è una classica fattispecie di contratto di trasporto disciplinato dall’art. 1681 del Codice Civile, norma che pone a carico del vettore una responsabilità particolarmente rigorosa.

Non solo infatti è una responsabilità presunta (cioè l’utente ha il solo obbligo di dimostrare di aver subito un danno durante l’esecuzione del contratto), ma poi la prova liberatoria è posta a carico del vettore; conseguentemente, se il vettore non si difende in giudizio, e quindi non fornisce la prova della derivazione del danno da un fatto a lui non imputabile, automaticamente viene condannato al risarcimento dei danni.

Trattasi quindi di una responsabilità presunta particolarmente rigorosa, perché il vettore non si libera dimostrando di avere adottato tutte le misure possibili e idonee ad evitare il danno, ma deve provare la causa del sinistro e in relazione a quest’ultimo elemento di aver fatto tutto il possibile per evitare la produzione del danno; il che significa che se il sinistro, come spesso accade, deriva da una causa ignota, automaticamente il vettore viene condannato al risarcimento del danno.

Praticamente è una normativa, questa, che pone a carico del vettore dell’impianto a fune un obbligo di protezione del passeggero particolarmente oneroso, da cui il vettore si libera soltanto dimostrando che il danno è stato procurato da un fatto assolutamente estraneo alla sua sfera di comportamento.



Un caso ad esempio analizzato dal Tribunale d’Aosta (sentenza del 15 dicembre ’86) riguardava l’ipotesi di uno sciatore che stava facendo la fila per accedere al seggiolino della seggiovia e, colto da improvvisa frenesia di sciare, ha tentato di risalirla con gli sci ai piedi, procurando danni ad altri sciatori; il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno, sostenendo che il fatto non era assolutamente imputabile al comportamento del vettore, che nulla poteva fare per impedire che uno sciatore improvvisamente impazzisse e travolgesse tutti gli sciatori che erano in fila.



O, viceversa, una sentenza del Tribunale di Bolzano del 22 maggio 1987 condannava, coerentemente con l’articolo 1681 del Codice Civile, un gestore d'impianti a fune per il fatto che l’addetto alla discesa dalla seggiovia stava tranquillamente a leggersi il giornale senza preoccuparsi di rallentare o di bloccare il seggiolino, per agevolare la discesa dello sciatore.



Il momento della responsabilità

Altro problema di cui si è occupata la Giurisprudenza è l’individuazione del momento iniziale e del momento finale della responsabilità, momento iniziale che ormai, in base a una giurisprudenza consolidata (posso ricordare la sentenza della Cassazione del 7 ottobre 1968), individua l’inizio della responsabilità del vettore a fune nell’inizio della manovra di salita, cioè in quell’insieme di comportamenti dello sciatore che si avvicina al seggiolino e prende posizione per iniziare la risalita.

La responsabilità non inizia pertanto quando parte l’impianto, ma quando lo sciatore inizia la manovra di risalita.



Ricordo altresì una sentenza del Tribunale di Sondrio, 18 aprile 1962, e della Cassazione Penale n. 356 del 13 gennaio 1993, in cui si individua il momento finale della responsabilità del vettore a fune, per quel che riguarda la fase del trasporto, nel momento in cui cessano gli effetti propulsivi del mezzo in movimento; praticamente, cioè, quando cessa l’effetto dinamico dato dall’impianto a fune e quando lo sciatore comincia viceversa a muoversi per effetto del suo comportamento, in quel momento termina la responsabilità del gestore degli impianti a fune.



Sciovia: problema aperto

Altro problema di cui si è occupata la Giurisprudenza è il trasporto con sciovia, o con mezzi che corrono sul terreno naturale; è un mezzo di trasporto questo che richiede un più accentuato onere di collaborazione da parte del cosiddetto passeggero, e cioè dello sciatore.

Non c’è un affidamento dello sciatore al mezzo di trasporto. C’è soltanto da parte del mezzo di trasporto un aiuto a risalire la pista, tant’è vero che alcune decisioni negano che il trasporto a mezzo di sciovia costituisca l’oggetto di un vero e proprio contratto di trasporto.

Si parla di contratto atipico, con la conseguenza che non sarebbe applicabile la norma che ho richiamato prima (cioè l’articolo 1681 del Codice Civile, che detta una responsabilità molto rigorosa per il vettore), bensì una norma molto più blanda, come appunto l’art. 1218 del Codice Civile.

Una sentenza della Corte d’Appello di Roma parla di una strana figura quale appunto l’autotrasporto, ma non autotrasporto nel senso di trasporto con automezzi, ma di autotrasporto, cioè di fenomeno giuridico, di fenomeno materiale e conseguentemente giuridico in forza del quale lo sciatore riceverebbe una semplice collaborazione a effettuare una manovra; ma non ci sarebbe il vero e proprio affidamento che ci sarebbe nel contratto di trasporto.

A mio avviso, anche il trasporto di sciovia è comunque un contratto di trasporto, perché con il trasporto con sciovia c’è sempre il trasferimento di una persona da valle a monte e quindi siamo nella definizione che del contratto di trasporto dà l’art. 1678 del Codice Civile. Però è un problema aperto.



La circolazione sugli sci

Altri problemi di cui si è occupata la Giurisprudenza sono quelli collegati alla vera e propria attività sciistica, cioè alla circolazione sugli sci; un problema a lungo dibattuto ed ormai risolto dalla Giurisprudenza è quello della configurabilità o meno degli sci come veicolo; se gli sci sono un veicolo, nel senso definito dal Codice della Strada, la conseguenza giuridica più importante che applicherebbe l’art. 2054 del Codice Civile, con il connesso regime di responsabilità particolarmente oneroso perché presunto.

Nel caso quindi in cui due sciatori si scontrino, se si applicasse questa norma del Codice Civile, entrambi sarebbero corresponsabili del sinistro e spetterebbe a ognuno dei due dimostrare che il sinistro deriva dal comportamento dell’altro.



In questo senso è ad esempio la decisione del Tribunale di Bolzano (sentenza del 5 aprile 1975). In realtà questa interpretazione è ormai abbandonata, anche dalla Cassazione che più volte si è occupata del problema: Sentenza n. 6603 del 30 luglio 1987, Cassazione Penale 11199 del 17.10.86, n. 2111 dell’1 aprile 1980 Appello di Milano.

Ora, se si esclude che lo sci sia un veicolo, ne consegue che non si applica l’art. 2054 del Codice Civile ma la norma fondamentale dell’Ordinamento Giuridico che disciplina la ripartizione delle conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti colposi , cioè l’art. 2043 del Codice Civile, in forza del quale colui che ha procurato un danno con dolo o colpa è tenuto al risarcimento dei danni.

Quindi il danneggiato dovrà dimostrare, per ottenere il risarcimento dei pregiudizi che abbia subito, che quel danno si ricollega a un certo comportamento doloso o anche solo colposo di altro soggetto.

Quindi, in pratica, lo sciatore che subisce un danno circolando sulle piste deve dimostrare che il pregiudizio deriva da un comportamento addirittura doloso, il che è raro, ma anche semplicemente colposo di un altro sciatore.



Le regole della FIS

E qui è interessante notare come la Giurisprudenza, che avrebbe a disposizione solo le figure generali del Codice Civile sulla colpa, e sul dolo, abbia fatto riferimento, nella casistica che è stata costretta a esaminare, come parametro di riferimento per valutare o meno la sussistenza della colpa dello sciatore, alle regole della FIS (la Federazione Internazionale Sci), accettate anche dalle federazioni affiliate, inclusa la Federazione Italiana Sport Invernali.

Tali regole non vengono considerate rilevanti sul piano giuridico a livello di usi, e neppure a livello di norme degli ordinamenti giuridici non statuali (ad esempio quello della Federazione Sci), anche perché così resterebbero vincolati solo i tesserati alla Federazione, laddove gli sciatori non sono tutti tesserati alla Federazione. La Giurisprudenza invece attribuiva alle regole della FISI (Cassazione 23 gennaio 1966 n. 1497) il valore di norme di comune prudenza che ciascun praticante di attività sportive non può ignorare o trascurare.



Il Pretore di Bolzano, in una sentenza penale del 22 dicembre 1983, ribadiva lo stesso concetto, escludendo che le regole di condotta dello sciatore fossero riconducibili alle discipline richiamate dall’art. 43 comma 3° del Codice Penale, ma attribuendo loro il significato giuridico molto importante di regole di comune prudenza, la cui violazione integra gli estremi di un comportamento colposo in capo al soggetto che ha procurato il danno: il Pretore di Bolzano, ad esempio, con sentenza 17 gennaio 1981, attribuiva la responsabilità del sorpasso a carico dello sciatore che effettua il sorpasso e che è tenuto ad adottare le misure idonee a evitare la collisione.



Il Pretore di Langhirano, con una sentenza penale dell’aprile 1985, sempre ribadendo il carattere attribuito alle regole di condotta dello sciatore FISI, di norme di comune prudenza che non possono essere ignorate né trascurate dagli sciatori, condanna uno sciatore che non tenendo una velocità adeguata alla situazione, e non osservando nel sorpasso una distanza di sicurezza, ha investito un altro sciatore provocandogli dei danni.



Il Tribunale Civile di Bolzano, 7 novembre 1984, considera responsabile del danno procurato a un altro sciatore lo sciatore a monte il quale non ha adeguato la velocità di discesa in modo da evitare la collisione con uno sciatore a valle.



Il Tribunale di Milano, con sentenza 16 luglio 1981, afferma che il comportamento dello sciatore deve essere improntato a precisi criteri di prudenza, in relazione alle specifiche caratteristiche tecniche della pista di discesa; spetta allo sciatore a monte controllare l’agibilità e la sicurezza del percorso che sta seguendo, e in particolare prendere le misure idonee a evitare collisioni con gli sciatori che si trovano a valle.



Sono tutte sentenze queste dalle quali emerge chiaramente una identificazione della colpa con la violazione delle regole della FISI, considerate come quelle regole di comune prudenza (Corte d’Appello di Genova dell’11 febbraio 1981) che vanno osservate da chiunque, agonista o meno, pratichi a qualunque livello lo sport sciistico.



Se c'è il maestro di sci

Ricordiamo anche sentenze sulla responsabilità del maestro di sci; una recente decisione del Tribunale di Vercelli dell’11 novembre 1996 ha questa volta, ad esempio, escluso e non riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da parte dello sciatore il quale si lamentava che l’istruttore di sci avesse insistito in maniera troppo convincente per fargli effettuare un’ultima discesa al termine della lezione di durata di due ore. Il Tribunale di Vercelli nega che sussistano gli estremi della colpa; l’istruttore ha fatto il suo dovere, invitando lo sciatore a effettuare questa discesa, né (aggiunge il Tribunale) il maestro di sci, una volta spiegati i movimenti e conservato un controllo anche visivo dello stile dell’allievo, può impedire le cadute dei suoi allievi.



Da questa casistica emergono chiaramente quelli che sono i criteri cui si attiene tradizionalmente la Giurisprudenza nell’individuare il soggetto responsabile dei danni subiti dagli sciatori. E’ un criterio basato sul concetto della colpa, che viene individuata a carico del soggetto il quale tiene un comportamento difforme da quello previsto dalle norme in vigore, che non sono norme di legge se non per quanto riguarda i principi generali, ma soprattutto le regole FISI, cioè quelle regole considerate di comune prudenza che lo sciatore deve seguire.



Attività non pericolosa

Va poi anche precisato che è stata esclusa, sempre per chiudere con un minimo di completezza questo panorama, la configurabilità dell’attività sciistica come attività pericolosa. Se l’attività sciistica fosse da un punto di vista giuridico considerata pericolosa, sarebbe assoggettata ad una norma (art. 2050 del Codice Civile) che detta un regime di responsabilità addirittura oggettivo da cui è difficilissimo liberarsi. L’esercente attività pericolosa è responsabile, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure idonee possibili ad evitare il danno; il che è una prova molto difficile da fornire.

Ma l’attività sciistica non è considerata pericolosa da un punto di vista giuridico, perché il pericolo non è insito nella sua natura intrinseca e neppure nelle attrezzature usate. Ma quello che caso mai è fonte di pericolo è il comportamento dello sciatore, è il modo di usare gli attrezzi, non sono gli attrezzi in quanto tali.



In questo senso è ad esempio orientata la Corte d’Appello di Bologna 26 febbraio 1972 che aveva riformato una vecchia sentenza del Pretore di Porretta Terme, il quale invece aveva affermato che lo sci sarebbe un’attività pericolosa.



Nuovo orientamento

Chiudendo questa parentesi su quella che ho l’impostazione tradizionale del diritto degli sci ,veniamo invece a osservare il carattere innovativo dell’intervento giuridico quale si è venuto attuando in questi ultimi tempi e ovviamente non posso non fare riferimento alla già citata sentenza del Tribunale di Modena.

Cos’ha di nuovo questo orientamento giurisprudenziale? Di nuovo c’è il fatto che la responsabilità viene ricollegata alla violazione di obblighi che non rientrerebbero naturalmente nel contratto stipulato dal gestore dell’impianto; perché tradizionalmente siamo stati abituati a pensare a un contratto di trasporto a fune che ha ad oggetto il trasferimento dello sciatore da valle a monte, tant’è vero che per potere utilizzare quella prestazione lo sciatore deve pagare.

Ma nulla impedisce a uno sciatore particolarmente dotato di energie fisiche, ovvero di… tendenza al risparmio, di risalire a piedi le piste.



Quindi la responsabilità è collegata alla violazione di un comportamento che non rientrerebbe nell’obbligo contrattuale naturalmente assunto dal gestore degli impianti a fune. In realtà dietro a questo orientamento c’è quella tendenza ben nota degli ordinamenti giuridici, che ho richiamato prima, a porre a carico del produttore del servizio una responsabilità molto spesso oggettiva, in conseguenza di una scelta politica ben precisa, che è quella della tutela del consumatore.

Quando un’attività assume i contorni di un’attività di massa, sorge il problema di garantire la protezione del consumatore, attraverso l’intervento del legislatore, o in difetto, del giudice.

Così la Corte d’Appello di Firenze decide in un modo, il Tribunale di Modena decide in un altro, arrivando a conclusioni che qualche anno prima non sarebbero state neppure immaginabili: la responsabilità del gestore di impianti a fune, per pretesi inadempimenti relativi alla messa a disposizione dello sciatore delle piste di discesa.



In realtà la stessa dottrina ha più volte messo in luce come il gestore dell’impianto debba rispondere anche per l’apprestamento delle infrastrutture relative alla discesa, perché esse costituiscono il motivo che induce lo sciatore a scegliere un stazione sciistica determinata.



Si sale per scendere

In realtà, come osservazione pragmatica, credo che nessuno di noi vada a sciare perché sono comode le seggiovie, ma vada a sciare perché sono belle le piste di discesa. L’apprestamento delle piste di discesa è pertanto un obbligo che fa capo al gestore degli impianti a fune anche da un punto di vista contrattuale, questo dice la giurisprudenza più recente e questo dice la dottrina.

Non solo, ma la dottrina va oltre, e la stessa giurisprudenza afferma una responsabilità anche di natura extracontrattuale (non solo contrattuale) del gestore degli impianti a fune per la custodia delle piste.

Sussiste quindi la possibilità di applicare un’altra norma di responsabilità oggettiva, cioè l’articolo 2051 del Codice Civile, che pone a carico del custode le conseguenze pregiudizievoli che derivino tutte dalla dinamica interna della cosa di cui questi abbia appunto la custodia. Quindi il gestore dell’impianto a fune avrebbe la custodia della pista, in quanto sulla pista effettua quegli interventi di manutenzione che poi gli servono come strumento promozionale per vendere il prodotto. Da ciò deriva una responsabilità molto rigorosa, perché oggettiva, una responsabilità che viene a meno solo di fronte a una prova del fortuito che è ben difficile dare.



Si tratterebbe ad esempio di dimostrare -unico caso noto in giurisprudenza di esonero di responsabilità del gestore- che un sinistro si era verificato fuori del tracciato controllato dal gestore (Tribunale d’Aosta 16 febbraio 1981).

Aggiungerei che i pericoli dello sciare fuoripista, anche se ben noti a chiunque, dovrebbero comunque pur sempre essere portati a conoscenza, con adeguati avvisi, dello sciatore.

Ma al di fuori di questo caso, che evidentemente prescinde dalla custodia della pista, perché lo sciatore non scia sulla pista, bensì al di fuori della pista; non v’è dubbio che la soluzione dei problemi così sollevati sia essenzialmente demandata alla stipulazione di adeguate coperture assicurative.



Una disciplina per le piste

La trasformazione dei rischi di responsabilità d’impresa in costi assicurativi forma oggetto di una più generale tendenza non solo dei singoli giudici, ma anche del legislatore. Così la recente Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 1995 dell’Emilia Romagna detta una specifica disciplina delle piste da sci.



Viene così disciplinato non soltanto l’accesso alle piste da sci, ma anche il loro esercizio che pertanto forma oggetto di un incisivo intervento pubblico.

Se andiamo a leggere la normativa, vediamo che sono codificati a carico del gestore degli obblighi veri e propri attinenti la pista: assicurare l’uso pubblico della pista e provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo e di non agibilità, provvedere alla agibilità della pista, nonché a un servizio di segnaletica, assicurare un servizio di soccorso, ma soprattutto curare la manutenzione delle piste d’inverno e anche d’estate. A carico del gestore delle piste, vengono così posti specifici obblighi in ordine alla garanzia delle condizioni di sicurezza nella quale deve essere svolta l’attività sciistica. E tali obblighi vengono automaticamente a far parte dell’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 1374 del Codice Civile.

E la violazione di un obbligo di legge è anche violazione di un obbligo contrattuale.



Un'ulteriore prospettiva potrebbe essere rappresentata dalla trasformazione del contratto che intercorre fra lo sciatore e il gestore dell’impianto di pista da atipico in un contratto tipico: ovviamente, per raggiungere questo obiettivo occorrerebbe una disciplina legislativa ad hoc, e questo è compito del legislatore statale, attraverso una modifica del Codice Civile, e l’apprestamento di una legislazione ad hoc come è stato fatto per altri fenomeni quali, ad esempio la realtà dei viaggi organizzati.



Nell’immediato si potrebbe procedere sul piano amministrativo. L’art. 36 della L.R. Emilia Romagna 1/95 attribuisce all’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla gestione della pista (che poi è lo stesso Ente che concede l’impianto di risalita, Provincia o Comune a seconda della dislocazione territoriale dell’impianto) il compito di vigilanza sulla regolarità dell’esercizio delle piste.



Collegata alla vigilanza c’è l’attività del vigilato, cioè dello sciatore che, in base all’art. 39, deve tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza, regolato in base alla situazione della pista.

E’ questa una norma di principio, ma in bianco. Più specifica è la previsione della seconda parte dell’art. 39, laddove si dice che comunque lo sciatore è tenuto a rispettare le norme del Decreto Ministeriale 30 novembre 1970, che detta disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari, oltre a dover rispettare la regolamentazione internazionale sulla circolazione degli sciatori sulle piste.

Ricollegando le due norme (sull’obbligo di vigilanza dell’autorità pubblica competente e degli sciatori di rispettare le richiamate norme), l’Autorità competente potrebbe farsi carico dell’esigenza di dettare una disciplina amministrativa che, recependo le prescrizioni dianzi richiamate, contribuirebbe alla trasformazione di un contratto atipico in un contratto tipico, cioè a creare quelle basi di certezza del diritto che si impongono quando un fenomeno assume i contorni di un’attività di massa.
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Messaggiodi MrCilindro » 31 gen 2006, 13:41

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Riva, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LAMBERTO RIVA, Relatore. Signor Presidente, il testo unificato al nostro esame - che reca norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dello sci - trae la sua origine, il suo significato e la sua cornice nella proposta di legge n. 2388 di iniziativa dei deputati Casini, Frattini ed altri, che è stata adottata come testo base per la discussione in Commissione: così è avvenuto, sia perché ciò è stato richiesto espressamente dall'opposizione a norma del regolamento sia perché sembrava rispondere meglio ad un concetto di legge quadro su una materia di sostanziale competenza regionale, anche ai sensi del recente decreto ministeriale n. 112 del 1998.
È a conoscenza di tutti la grande diffusione della pratica dello sci cosiddetto alpino, con finalità non agonistiche, ed è questo un fatto positivo, perché significa che esso è alla portata di moltissimi cittadini fin dalla giovane età e contribuisce alla loro promozione umana e sociale ed alla loro salute, nonché allo sviluppo turistico ed economico delle località



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Pag. 7

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montane del paese, nel quadro di una specifica attenzione alla tutela ambientale e, nello stesso tempo, dello sviluppo economico e sociale delle stesse. È quanto si prefigge l'articolo 1 della proposta in esame, che ne fissa oggetto e limiti, intendendo disciplinare solo la realizzazione e la gestione in sicurezza delle aree sciabili protette destinate alla pratica non agonistica dello sci e di altri sport sulla neve.
La presenza, però, sulle piste di sciatori sempre più numerosi, con diversi livelli di preparazione e che praticano anche forme diverse di sci, crea problemi, tra cui il verificarsi di infortuni che colpiscono in particolare gli sciatori più giovani o comunque inesperti. È quindi opportuno, secondo i presentatori della proposta, introdurre norme per la prevenzione di questi infortuni, pur nel rispetto della libertà della pratica sportiva considerata. Essi hanno quindi previsto l'obbligo del casco protettivo per i minori e sanzioni amministrative per gli inosservanti: è quanto prescrive l'articolo 7 del testo in esame, nel quale l'obbligo del casco è limitato ai soggetti di età inferiore ai quindici anni - corrispondente al limite d'età per l'obbligo scolastico - ed è esteso invece a coloro che partecipino a gare o competizioni sportive sulla neve, come di fatto già avviene. Nei commi 3 e 4 dello stesso articolo si prevede, poi, la conformità del casco a norme tecniche fissate dal ministro della sanità, di concerto con quello dell'industria, sentito il competente organo del CONI, nonché le relative sanzioni per chi produce o commercializza caschi non conformi.
Con l'articolo 6, relativo al comportamento dello sciatore, i proponenti si limitano in sostanza a ribadire il principio del neminem laedere, evidenziando alcuni elementi della specialità di cui tener conto per rispettare quel principio, come rapportare l'andatura alle proprie capacità ed alle condizioni ambientali e delle piste, osservare prescrizioni e segnalazioni locali, collaborare con i gestori per segnalare carenze di misure antinfortunistiche. Gli stessi proponenti osservano che è impossibile tradurre in termini di legge questi che sono consigli di prudenza. La Commissione ha aggiunto l'obbligo dell'utente di uniformarsi al decalogo dello sciatore codificato dalla Federazione internazionale sci nel 1967, e successive modificazioni, ed ha riconosciuto alle regioni il potere di regolamentare ulteriormente la materia.
Al fine della gestione in sicurezza della pista, proprio per prevenire per quanto possibile gli infortuni, i proponenti hanno introdotto doveri per i gestori, come l'obbligo di assicurazione da parte dei gestori di aree sciabili ai fini della responsabilità civile verso utenti, personale addetto ai servizi e terzi. Al comma 2 dell'articolo 10 si demanda al ministro dell'industria, sentito il ministro per i beni e le attività culturali ed il CONI, la competenza di fissare tipologie e condizioni minime dei contratti di assicurazione.
Con l'articolo 11 si impone inoltre ai gestori delle piste l'obbligo di esporre, con adeguata visibilità, il testo relativo alle regole di condotta di cui all'articolo 6.
Infine, i proponenti sottolineano la necessità di riservare piste di sci per la pratica non agonistica, attribuendone il compito alle regioni.
Queste istanze sono presenti nel testo oggi in discussione insieme alle altre suggerite nel corso di numerose audizioni ed incontri informali con le varie categorie interessate, nonché tratte dalle altre proposte di legge, che sono state abbinate alla proposta originaria prima e dopo che nell'aprile 2000 essa venisse assegnata al sottoscritto, in qualità di relatore, per la discussione in sede referente in Commissione. È bene precisare subito che delle proposte abbinate non è stato ovviamente recepito quanto andava al di là delle precise finalità ed ambiti della proposta originaria.
La discussione in Commissione ed il lavoro svolto in Comitato ristretto, dal quale è uscito il testo adottato dalla stessa Commissione, hanno portato invece al recepimento di altri elementi utili. All'articolo 2, comma 3, si prescrive che vengano definite aree a specifica destinazione



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per la slitta e lo slittino - com'è già di fatto -, mentre si lascia alla competenza regionale l'eventuale individuazione di altri sport sulla neve da esercitare su aree analoghe o simili alle precedenti. Così si è accettata la proposta di prevedere un eventuale patentino per gli utenti di piste speciali, ma sono state attribuite alla competenza regionale sia l'individuazione di tali piste sia la previsione o meno dell'obbligo del patentino, come recita l'articolo 8.
L'articolo 3 stabilisce i compiti delle regioni, limitandosi a riconoscere le loro competenze nell'individuare le aree sciabili, nel definirne le caratteristiche, i requisiti tecnici e le modalità di delimitazione e di regolamentazione, nonché le modalità di autorizzazione per la realizzazione e la gestione delle stesse. Esso prescrive, inoltre, che le regioni, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, istituiscano la commissione regionale per le piste, di cui all'articolo 4 si specificano i compiti. Detta commissione è ritenuta un utile strumento di programmazione regionale per tutto quanto riguarda gli sport sulla neve e specificatamente sugli scii, programmazione riconosciuta come competenza propria della regione, che la regione stessa può gestire oppure, a sua discrezione, affidare a chi di dovere insieme alle attività implicate, anche con l'affidamento a livello amministrativo territoriale.
Ai fini della tutela ambientale e urbanistica, il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che le aree sciabili siano previste dai piani generali di sviluppo delle comunità montane, dai relativi piani territoriali di coordinamento e dai piani urbanistici comunali.
All'articolo 12 si affida all'intesa fra il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e regioni il compito di stabilire una classificazione uniforme dei gradi di difficoltà delle piste e la conseguente segnaletica uniforme sul territorio nazionale.
Infine, sulla scia di quanto richiesto dai presentatori della prima proposta di legge e di quelle abbinate, nonché di quanti sono coinvolti, ai vari livelli, negli sport sulla neve, è sembrato necessario sottolineare l'importanza del momento educativo nella prevenzione degli infortuni sugli scii, nella convinzione generale che nel campo dello sport è sempre più efficace affidarsi alla prevenzione piuttosto che alla punizione, vale a dire al momento educativo invece che alla sanzione punitiva. All'articolo 11, comma 2, viene chiamato in causa il ministro della pubblica istruzione e, suo tramite, la scuola al fine di informare per educare e prevenire.
In conclusione, ritengo che il testo proposto, pur nella modestia degli obiettivi che si propone, sia sufficientemente capace di perseguire tali obiettivi e che rispetti, pur con qualche sbavatura, le competenze regionali, limitandosi a stabilire qualche principio di legislazione uniforme per tutto il territorio nazionale. Tali principi sono ritenuti utili al fine di perseguire effettivamente gli obiettivi suddetti, lasciando correttamente alla competenza regionale l'adattamento degli stessi e possibili ampiamenti e determinazioni particolari, potendoli delegare agli enti locali territoriali.
Mi auguro che dall'esame parlamentare emergano elementi utili al raggiungimento delle finalità indicate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UGO INTINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, pur intervenendo in una materia che apparentemente ha modesta rilevanza nell'equilibrio dei nostri lavori parlamentari, sarò costretto a tediare i pochi colleghi presenti un po' più di quanto di solito sia abituato a fare. Infatti da un lato mi sorprende e mi dispiace - lo dico



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ovviamente con amicizia nei riguardi del sottosegretario Intini - che il Governo, in una materia che io giudico di grandissima importanza per l'economia e lo sport di intere regioni italiane, non abbia avuto la sensibilità di farsi rappresentare per tempo da un sottosegretario specificamente competente. Infatti, al di là di quello che potrò dire e di quanto ha già affermato il relatore, questa è materia che il legislatore deve affrontare solamente se contribuisce a risolvere il problema della sicurezza sulle piste da sci, nonché a rafforzare la volontà di migliaia e migliaia di operatori della montagna in quasi tutte le regioni italiane.
In altri termini, guai se il legislatore, in una materia che da un lato è tecnicamente assai particolare e che dall'altro interessa l'economia non solo delle valli ma di intere aree regionali, intervenisse soltanto con la logica del proibire, del complicare la vita, del porre balzelli! Non bisogna dare allo sciatore la sensazione che le piste si trasformino in luoghi dove ci sono poliziotti che controllano chi ha il patentino scaduto o non abilitato a quel livello di discesa oppure multano chi si avventura in un bosco senza arrecare danni ad altri ma soltanto per fare una discesa. Questa sensazione sarebbe certamente devastante.
Oltre al dovere di rappresentare in quest'aula le considerazioni che mi derivano da un'esperienza specifica nel settore, ricordo ai colleghi che sono presidente della commissione della Federazione italiana sport invernali che dirige le scuole ed i maestri di sci italiani. Mi sento dunque investito di una responsabilità che non è soltanto quella del parlamentare, ma anche di chi intende rappresentare alcune questioni tecniche che in sede di Commissione non sono state trattate adeguatamente.
In questi anni abbiamo vissuto un'oggettiva crisi del turismo invernale ed un'oggettiva crisi della pratica dello sci: ciò è stato determinato da alcuni fattori, uno dei quali è la sempre minore attrattività dell'impegno delle nostre squadre agonistiche, che purtroppo, dopo gli straordinari risultati degli inizi degli anni novanta, negli ultimi anni sono alla ricerca di un forte rilancio, che fortunatamente sta arrivando in questi ultimissimi tempi. Tutti ricordano che il boom dello sci in Italia nacque all'epoca della mitica «valanga azzurra»: evidentemente la voglia di praticare gli sport deriva anche da un effetto imitativo per i grandi successi delle squadre nazionali.
Poi vi è stato il fattore logistico: strade non sempre adeguatamente mantenute, impianti lenti, piste non correttamente trattate. Negli ultimi anni, tuttavia, vi è stato uno sforzo straordinario per migliorare questi aspetti, tra i quali vi è quello di un rinnovamento progressivo dell'impiantistica. Oggi abbiamo in molte regioni impianti di risalita con caratteristiche di modernità e portata straordinariamente superiori rispetto a quelli di cinque o sei anni fa. Il secondo aspetto riguarda il grande miglioramento nel trattamento delle piste: le nostre piste attualmente sono, di regola, battute e lavorate, anche nel periodo estivo, con l'appiattimento del tracciato e garantiscono una scorrevolezza molto superiore rispetto a quella di pochi anni fa. Il terzo fattore che ha riportato entusiasmo ed attenzione nei confronti del turismo della montagna e del turismo invernale, in particolare, è l'evoluzione degli attrezzi e dei materiali che oggi sono di grandissimo livello qualitativo e in grado di assicurare anche ai meno esperti l'agibilità di piste piuttosto difficili. Gli sci, sono scorrevoli, più corti, hanno una tenuta maggiore e attacchi di sicurezza non paragonabili a quelli che dieci anni fa comportavano traumi molto localizzati. Vi sono poi tecniche di discesa diverse: il surf da neve, lo snowboard, il telemark, pratiche utilizzate su tutte le piste italiane di cui non abbiamo, salvo chi della tecnica si occupa, adeguatamente studiato le conseguenze.
Che effetto può avere su una pista nata e progettata per lo sci tradizionale la presenza di persone che praticano uno sport che sci non è, perché lo snowboard



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non è sci, ma qualcosa di diverso? È uno degli aspetti che certamente toccano la questione della sicurezza.
Con questa iniziativa legislativa, che reca la prima firma del presidente Casini e di tutti i leader della Casa della libertà, poniamo la questione della sicurezza delle piste, che deve essere affrontata tenendo conto che lo sci è anzitutto libertà e non può essere circondato da proibizioni e divieti; deve essere, però, assicurata allo sciatore una condizione di sicurezza attiva e passiva che lo metta in grado di non nuocere a se stesso e di non fare male agli altri. Se consideriamo le statistiche attuali relative alla traumatologia degli incidenti sulle piste, ci accorgiamo che, molto più di ieri, i traumi si concentrano in parti del corpo quali la schiena, la testa e le ginocchia, mentre tradizionalmente, in passato, i traumi riguardavano le gambe, ci si rompeva la tibia o il perone; oggi le tecniche di discesa e gli attrezzi fanno sì che gli incidenti, quando si verificano, possano essere anche mortali perché i traumi alla colonna vertebrale o alla testa hanno spesso conseguenze devastanti. A mio avviso, sicurezza significa porre un problema complessivo di sinergia tra tutti gli operatori economici e professionali delle stazioni sciistiche italiane; significa quindi chiamare a raccolta tutti coloro che hanno un interesse comune per immaginare un obiettivo cui tendere. Ricordo che, nei prossimi anni, l'Italia sarà teatro delle più importanti manifestazioni del mondo: nel 2003 vi saranno i mondiali di fondo, nel 2005 i mondiali di sci alpino, nel 2006 le Olimpiadi.
Questi sono sport agonistici, ma l'indotto che dovrà curare la preparazione delle stazioni, dei luoghi d'accesso, degli impianti, delle piste dovrà tendere, a mio avviso, a consegnare al paese, almeno all'inizio della manifestazione olimpica, ciò che auspico possa diventare il marchio DOC «stazione sicura». L'Italia ha avuto il merito di proporre, per alcune tipologie di prodotti italiani, un marchio di qualità: ebbene, perché non pensare ad una stazione italiana sicura come modello integrato che garantisca piste sicure, accessi sicuri, impianti di risalita non pericolosi? Mi riferisco ad un sistema che, lo ripeto, non può essere costituito solamente da proibizioni e divieti.
Credo si debba parlare, anzitutto - lo faccio anche con un mio ordine del giorno (non tutto, anzi poco, si deve disciplinare con legge, soltanto ciò che è previsto nel provvedimento) -, del problema dei soccorsi. Colleghi, si tratta di un problema essenziale perché nel nostro paese vi sono il Corpo nazionale del soccorso alpino e migliaia di guide alpine dotate di una professionalità straordinaria; è necessario assicurare il soccorso nelle piste mediante gli operatori delle forze di polizia, del Corpo degli alpini, che presidiano le piste proprio per tale finalità. Credo occorra stabilire un criterio generale, per il quale non è necessaria una legge ma un'iniziativa seria ed articolata del Governo, per ordinare il soccorso alpino in montagna e nelle piste in modo adeguato ed integrato. Non si tratta di un problema di poco conto: il ritardo di pochi minuti nel soccorso può costare la vita o l'invalidità ad una persona infortunatasi nelle piste.
L'altra questione attiene alla formazione degli operatori della montagna. Anche in questo caso non occorrono leggi proibitive; i maestri di sci e gli altri operatori della montagna dovranno curare sempre più - so bene che si tratta di un compito primario della federazione, ma tale aspetto deve essere sottolineato in questo contesto - la loro formazione in direzione della trasmissione ai clienti ed agli allievi di un messaggio: la montagna va usata in sicurezza. Tale messaggio formativo è più importante - lo ripeto - di tante proibizioni.
È importante, poi, fare perno sui poteri delle regioni. Sono preoccupato di alcune norme che, in materia, scavalcano o incidono sui poteri di competenza primaria delle regioni, specie di quelle a statuto speciale; al riguardo, sono stati presentati emendamenti che spero vengano accolti. Le regioni, infatti, possono fare molto per la formazione, per una segnaletica adeguata, come sottolineato dal relatore, che venga omologata a livello non solo nazionale,



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ma anche internazionale. Perché non abbiamo pensato - lo dobbiamo fare - a promuovere un'omologazione delle piste a livello europeo o, quantomeno, delle nazioni alpine? Chi scia oggi sa che i comprensori sono quasi tutti transfrontalieri: con gli sci ai piedi si va dall'Italia alla Francia, dall'Italia alla Svizzera, dall'Italia all'Austria. Ebbene, valicato un confine montano, troviamo piste classificate in modo diverso, con segnaletica e «palinatura» differenti. Bisogna far sì che ciò non accada più. Cerchiamo di promuovere, allora, anche a livello di paesi alpini, una sinergia per rendere l'omologazione davvero europea.
Vi è l'aspetto, poi, delle misure di sicurezza passiva. Sono tra quelli che ritengono importante l'introduzione del casco per i piccoli e per i giovani; si tratta di una misura di protezione rilevante. Paradossalmente, gli adulti che usano il casco nelle piste lo fanno per correre di più, non per essere più sicuri; si tratta di persone che pensano che, mettendosi il casco, si sia in una pista di gara. Il casco va considerato come uno strumento di protezione passiva, ma che non deve certamente indurre chi lo sta usando a correre di più sapendo che, se cade, si fa meno male, perché spesso chi cade fa male all'altro e non solo a se stesso.
Oltre alla questione del casco, vi è quella della protezione intorno alle piste. Credo si debba rafforzare molto l'aspetto delle protezioni e delle recinzioni laterali. Vi sono ancora delle piste con dei tratti scoperti pericolosi; vi sono ancora dei luoghi dai quali si può passare e uscire provocando, come spesso accade in discese fuori pista, delle slavine, che poi entrano dentro la pista. Quelle sono le protezioni accanto alle piste che io vorrei vedere! Quelle sono le proibizioni, perché, io sono dell'idea che, se una persona vuole fare una discesa in un bosco senza fare male a nessuno, è sbagliato pensare che in fondo alla discesa vi sia qualcuno che lo ferma e che gli fa la multa! Ma se qualcuno taglia un pendio, magari con lo snow-board e provoca una slavina, quello sì mette a rischio la sicurezza di tanti altri sciatori. Distinguiamo allora anche qui da caso a caso!
Vi è poi la questione degli attrezzi diversi dallo sci.
Apprezzo la previsione di piste tendenzialmente diverse tra snow-board e sci. Nei principali paesi sciistici del mondo (dagli Stati Uniti alla Francia) esistono piste riservate ai «surfisti da neve» perché il surfista ha bisogno di un fondo diverso; fa degli archi di curva diversi e, se lo facciamo sciare in una pista ghiacciata tradizionale, corre il serio rischio di trovarsi coinvolto in un incidente, di entrare in collisione con gli altri sciatori, che fanno tracce totalmente diverse da quelle del surfista. Chi ha provato qualche volta sa che lo «snow-boardista», su due curve, ne fa una cieca, ne fa una senza vedere, perché durante la curva all'indietro non vede chi sta sotto. Vi rendete conto, quindi, di quanto non sia una banalità porre questi problemi visto che nella legge ce ne stiamo occupando.
L'ultima questione che voglio porre mi lascia francamente molto perplesso.
In questa legge si prevede addirittura una sorta di patentino. Si prevede la classificazione delle piste in ordine di difficoltà e per le piste difficili il rilascio di un patentino.
Ci immaginiamo intanto chi avrà la competenza a rilasciare il patentino? Io ho introdotto un emendamento che, in via subordinata, preveda almeno che, se qualcuno lo deve rilasciare, lo faccia la scuola di sci, perché quest'ultima sa chi e come si possa praticare la discesa in determinate piste. Devo dire che mi preoccuperebbe molto se un funzionario degli uffici regionali rilasciasse il patentino per la discesa su una pista da sci di grande difficoltà! Tuttavia, non avendolo scritto nella legge, il rischio serio c'è! È allora opportuno precisare quest'aspetto.
Devo dire che già mi lascia perplesso questo fatto perché anche in questo caso la classificazione di piste di massima difficoltà non è identica tra località e località; vi sono, infatti, piste classificate «nere» che sono più facili di piste classificate



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«rosse», perché tale valutazione dipende dalle condizioni di innevamento, dalla temperatura e dall'orografia. È quindi pericoloso «irrigidire» in un patentino il timbro: ed allora, se io ho il patentino, che cosa posso fare? Ho la licenza di correre di più? Certamente no!
Io sono dell'idea che è con la prevenzione e con la formazione degli operatori della montagna che si convincono i clienti che fare una pista più difficile delle loro possibilità rappresenti un rischio per loro e per gli altri; non è una sfida con se stessi fare un fuoripista difficile!
In conclusione, credo si debbano affrontare alcuni dei problemi che la legge opportunamente tratta e poi - e questo è il senso del mio ordine del giorno - lasciare al Governo la responsabilità di convocare, ad esempio, una riunione della Conferenza Stato-regioni dedicata a questo tema. Perché il Governo non si prende la briga di ascoltare dalle regioni quanto ciascuna di loro, che è diversa per caratteristiche, può avere qualcosa da dire in materia di sicurezza sulle piste? Sarebbe un meritevole contributo alla risoluzione del problema.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

PIER FERDINANDO CASINI. Signor Presidente, è molto difficile intervenire dopo il collega Frattini, perché credo che con grande lucidità egli abbia spiegato gli emendamenti che abbiamo messo a punto (il testo di questa proposta di legge esce certamente modificato rispetto all'impostazione iniziale) e anche la ragione per cui tempo fa, chi vi parla come primo firmatario, ma anche diversi esponenti del centrodestra e del Polo per le libertà, presentarono questa proposta di legge.
In questo senso, è per noi motivo di soddisfazione il fatto che prima della fine della legislatura, dopo tanti solleciti e dopo tanti ritardi, finalmente si possa essere alla vigilia dell'approvazione della Camera dei deputati.
Anch'io ringrazio il relatore e mi auguro anche che nel corso di questa legislatura sia possibile completare con un rapidissimo passaggio al Senato questa disciplina legislativa che tende soprattutto a raggiungere lo scopo di aumentare il livello di sicurezza dei cittadini e di cercare, per quanto è possibile (evidentemente un massimo grado di certezza è impossibile da ottenere), di aumentare la soglia di prevenzione degli infortuni nello sci. Vi sono stati tanti fatti, anche tragici, che hanno segnato profondamente un po' tutti. Questi fatti sono dovuti a volte all'imperizia, a volte alla fatalità e sono quindi inevitabili, ma a volte anche al grado di incoscienza che si riscontra sulle piste da sci. In questo senso, vorrei evidenziare alcuni problemi.
Il primo è uno degli ultimi che è stato toccato dal collega Frattini: quello delle aree sciabili protette. Riteniamo che nella commistione di diverse discipline sportive nelle stesse piste vi sia un grado di pericolosità enorme. Lo snow-board è certamente diverso dallo sci tradizionale a cui noi pensiamo. Direi che, se non si provvede rapidamente, come si fa in altri paesi, all'individuazione di piste ad hoc per diverse discipline, il rischio per la sicurezza è certamente destinato ad aumentare, come si vede dalle statistiche degli incidenti.
Il tema del casco è fondamentale, soprattutto per i minori (specie per i ragazzi con età inferiore ai quindici anni), per i quali certamente si devono prevedere le massime cautele, almeno per quanto è possibile, soprattutto nel momento dell'apprendimento della disciplina agonistica. Tutto questo però sarebbe poco se non ci fosse negli operatori la capacità di crescere, nella formazione e nella preparazione e anche culturalmente.
Bisogna migliorare la qualità delle nostre piste e dei nostri impianti. Non sempre i nostri impianti sono adeguati, anche per il livello dell'accesso turistico che noi abbiamo acquisito nel nostro paese. Queste sono state le preoccupazioni che ci portarono, diversi anni fa, ad avanzare questa proposta di legge, tenendo presente che vi sono tre punti su



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cui non si può transigere e proprio su questi abbiamo finalizzato alcuni emendamenti che abbiamo presentato.
Il primo problema è quello della salvaguardia dell'autonomia delle regioni e delle province autonome. Non possiamo pensare di calare un regime vincolistico a livello nazionale senza un adeguato coinvolgimento delle regioni e delle province autonome. Dico ciò con riferimento a tanti problemi, ma uno in particolare mi viene in mente: la formazione degli operatori della montagna. Le regioni sono massicciamente impegnate sul versante dell'istruzione professionale (l'ho rilevato in passato, per altri versi, su Internet, anche che se proprio questo è uno dei settori completamente assenti, o quasi, dalla formazione professionale delle nostre regioni perché oggi si stanno avviando le prime attività): ebbene, alcune regioni si devono impegnare fortemente nella formazione degli operatori della montagna. Certamente, però, almeno per quanto riguarda alcuni ambiti di questa disciplina legislativa, bisognerà che regolamenti flessibili evitino di ingessare le regioni e sarà necessario coinvolgerle in un'azione di monitoraggio preventivo sul rischio degli infortuni nelle piste da sci.
Un altro punto riguarda il patentino: io sono d'accordo con la sua istituzione, lo dico con chiarezza; forse in questo un diverso grado di apprendimento della disciplina sciistica rispetto al collega Frattini mi induce ad avere idee diverse da lui, che è uno dei più bravi sciatori non del Parlamento ma d'Italia per cui non ha bisogno di pensare al patentino o forse si ribella all'idea del patentino; io invece sono favorevole alla sua istituzione. Certo, però, anche a tale riguardo bisogna intendersi: è necessario che si chiarisca bene chi deve rilasciarlo e le relative procedure, perché non è che si possano stabilire modalità per avere il patentino sciistico analoghe a quelle per la patente di guida, perché evidentemente in tal modo non faremmo l'interesse né della montagna né della disciplina sciistica. Bisogna inoltre tutelare, in qualche modo, un certo grado di inventività e di fantasia che pure devono essere un punto di riferimento per questa disciplina.
Il terzo punto è quello dell'omologazione a livello europeo: al riguardo, credo che un apposito ordine del giorno possa essere opportuno, e comunque so che il relatore se ne farà carico, in quanto vi è l'assoluta necessità di sollecitare anche il Parlamento europeo ad un'omologazione a livello europeo. Sappiamo che le piste transfrontaliere sono ormai tantissime e che questa disciplina si interseca a diversi livelli: ebbene, sarebbe veramente assurdo se tra un paese e l'altro, soprattutto tra paesi limitrofi, ci trovassimo di fronte ad una completa diversità e disparità della disciplina legislativa.
Detto questo, concludo rapidamente: penso si debba condividere con i colleghi l'auspicio che si arrivi all'approvazione rapida del provvedimento, che è utile soprattutto, a mio parere, per tutelare i minori. Siamo in una società che tante volte dimentica i minori e che magari accetta silenziosamente un loro pericoloso sfruttamento o il disinteresse nei loro confronti: sappiamo bene che vi è un principio di responsabilità, che non può in alcun modo essere sostituito da caschi, discipline legislative, vincoli, però è nostro dovere fare la nostra parte e credo che con questo provvedimento qualcosa si sia fatto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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Messaggiodi danisnow » 31 gen 2006, 13:42

io nn capisco il motivo !!!! :evil:
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Messaggiodi Molly » 31 gen 2006, 13:44

Cil mi puoi fare un breve riassunto?? :lol: :lol:
È vero che il vino è nemico dell'uomo. Ma è anche vero che chi fugge davanti ad un nemico è un vigliacco.

Non è il Bè e il ribè che da noia!!
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Messaggiodi danisnow » 31 gen 2006, 13:45

se voglio fare un fuoripista ... ( ovviamente che nn metta in pericolo altre persone) nn capisco perchè mi devono fare la multa !!! tanto .. al massimo ... metto a rischio la mia vita.
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Messaggiodi MrCilindro » 31 gen 2006, 13:52

Ubriaco_Molesto ha scritto:Cil mi puoi fare un breve riassunto?? :lol: :lol:



certo....

primo

il fuoripista è vietato...

ma tu non lo sai...

quindi vaiiiii.....

se ti ferma qualkuno...
ti spacci per Azoth...

e le dai il numero di telefono della Cencina....

secondo....

io se c'è powder... vadooooo

:wink: :wink: :wink:
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Messaggiodi Lacombriccoladelfiasco » 31 gen 2006, 13:53

danisnow ha scritto:se voglio fare un fuoripista ... ( ovviamente che nn metta in pericolo altre persone) nn capisco perchè mi devono fare la multa !!! tanto .. al massimo ... metto a rischio la mia vita.


Perchè se provochi una valanga i danni possono essere innimaginabili, e mgari coinvolgere altre persone o l'ambiente stesso danneggiandolo, o magari una seggiovia o un impianto in genere..... poi dato che sono teoricamente vietati impiegare soccorsi per recuperare uno che fa una cosa che non dovrebbe significa togliere a chi ne ha bisogno (in pista) i soccorsi e i mezzi necessari mgari per essere curato... senza poi contare il costo di un discorso del genere... io sarei per maggiori controlli da parte della polizia e degli addetti agli impianti.

Voglio dire, non che se uno passa sotto al lamaccione debba essere per forza multato, ma se succede qualcosa si!!!!!
Poi del resto il pericolo esiste anche in pista perchè la mamma dei cretini è purtroppo sempre incinta... ma basta avere un po' di buon senso senza estremizzare troppo... come in tutte le cose!!!!!
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Messaggiodi MrCilindro » 31 gen 2006, 14:12

ahh
mi dimenticavo un'avvertenza:

- non andare mai oltre i propri limiti..
e quindi non affrontate mai un pendio ampio e ripido
senza capire la consistenza della neve... gli accumuli..
e la pericolosità di quel pendio...

- non surfate due o + alla volta se il manto può essere cedevole....

- non tagliate .. pendii vergini.... se a valle ci sono delle persone...

- portatevi se potete l'Arva

- non affrontate fuoripista da soli...

- non avventuratevi in fuoripista dove non conoscete la montagna...e ke potrebbe rivelarvi dei dirupi...

Naturalmente il Cimone o l'Abetone non ha problemi seri nell'affrontare un fuoripista...
ma prestate sempre attenzione...

:wink:
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Messaggiodi Luca » 31 gen 2006, 14:37

Io :evil: ho rivisto maestri con una sfirzata di ragazzetti dietro in fuoripista...quindi che funnydream (!) vogliono!!
Luca
 

Messaggiodi m4rk0 » 31 gen 2006, 14:46

sabato all'arrivo della seggiovia 6 posti del cimoncino
la pista a sinistra era chiusa con i paletti

io e gnolo ci siamo messi davanti ai paletti e ci stavamo agganciando la tavola, il tipo della seggiovia è uscito e ci ha detto non scendere di li senò chiamava i carabinieri e scattava il verbale
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Messaggiodi brando » 31 gen 2006, 15:18

Per quel che mi riguarda per i nostri comprensori si può fare tutto..basta un attimo di coscenza e conoscenza, seguire i limiti del pericolo e cercare di non superarli per la propria e l'altrui sicurezza...poi ognuno è libero d'interpretare le norme e l'eventuali sanzioni a suo modo!! :?:

...le sanzioni ingiuste avranno le loro conseguenze questo è chiaro!! :wink:
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Messaggiodi Deb » 31 gen 2006, 16:10

Luca ha scritto:Io :evil: ho rivisto maestri con una sfirzata di ragazzetti dietro in fuoripista...quindi che funnydream (!) vogliono!!



Porcatrogola! Anche io li ho visti!
Ma che sono imbecilli 'sti maestri???

Oltre a fare una cosa illegalissima... ci tolgono anche tutto il bello di quei pochi fuoripista che il Cimone offre! Bisogna proprio avere le trottole al posto dei neuroni, eh!!!
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Messaggiodi gnolO » 31 gen 2006, 16:29

MrCilindro ha scritto:non affrontate mai un pendio ampio e ripido
senza capire la consistenza della neve... gli accumuli..
e la pericolosità di quel pendio...


oppure mandate avanti lo gnolO... :mrgreen:
gnolO
 

Messaggiodi gnolO » 31 gen 2006, 16:39

m4rk0 ha scritto:io e gnolo ci siamo messi davanti ai paletti e ci stavamo agganciando la tavola, il tipo della seggiovia è uscito e ci ha detto non scendere di li senò chiamava i carabinieri e scattava il verbale



la cosa ridicola è che all'osservazione di m4rk0 "ma se non ci fate entrare da qui tanto entriamo da sotto la seggiovia!!" l'impiantista risponde "se non ci sono nastri che delimitano i fuoripista potete andarci"


ovviamente il filo c'era solo all'arrivo, e sotto il gabbiotto non c'era nulla... e quindi ci siamo andati... e comunque era solo la pista del cimoncino non battuta e quindi chiusa... ma estremamente goduriosa, vista la quantità di neve...


più che altro l'avevano chiusa non per paura di valanghe ma per la nebbia...
gnolO
 

Messaggiodi brando » 31 gen 2006, 18:25

Deb ha scritto:
Luca ha scritto:Io :evil: ho rivisto maestri con una sfirzata di ragazzetti dietro in fuoripista...quindi che funnydream (!) vogliono!!



Porcatrogola! Anche io li ho visti!
Ma che sono imbecilli 'sti maestri???

Oltre a fare una cosa illegalissima... ci tolgono anche tutto il bello di quei pochi fuoripista che il Cimone offre! Bisogna proprio avere le trottole al posto dei neuroni, eh!!!


quoto quoto quoto e riquoto!!!!!! 8O 8O 8O
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Messaggiodi LUCA » 31 gen 2006, 18:48

A dire la verita' a volte ci ho visto anke il carabiniere insieme a questa marmaglia.....cmq ora capisco se vai nei punti pericolosi,ma se ti fai nettamente i pistulini (!) tua senza creare pericolo a nessun'altro io penso che non ci sia niente di male.....poi ho! io sinceramente a volte nei fuoripista ci ho visto la fila per fare le creste,salto di la salto di qua e nessuno non ha mai detto nulla quindi.....
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Messaggiodi Ospite » 31 gen 2006, 19:20

a quel coglione di emi gli han fatto la multa ahahahahaha!! CI UN PATACA!!!!!
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Messaggiodi azoth » 31 gen 2006, 19:22

Anonymous ha scritto:a quel coglione di emi gli han fatto la multa ahahahahaha!! CI UN PATACA!!!!!


se la merita!!
ahahahahahahahahaha :lol:
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Messaggiodi Cencina » 31 gen 2006, 19:47

Anonymous ha scritto:a quel coglione di emi gli han fatto la multa ahahahahaha!! CI UN PATACA!!!!!


8O 8O
MA NOOOO DAIIII EMIIIIII!!!!!! :roll:
MA DOVEEEE??????? :?

E CMQ I TUOI AMICI TI VOGLIONO BENE... :lol: :lol: :lol:
vorrei un Zun tutti i giorni dell'anno.....
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Messaggiodi Lacombriccoladelfiasco » 31 gen 2006, 21:04

Allora potrei citervi un episodio avvenuto sabato scorso alle Polle all'arrivo della 6 posti..... sulla dx l'imbocco per andare a fare la Baggiolara era praticamente tutto chiuso con nasttri, reti e cartelli multi lingue che indicavano che la pista era CHIUSA data la grande probabilità di rischi slavine per la troppa neve caduta.... un gruppetto di 20 persone piano piano visto entrare il primo imbecille, un po' alla volta, ma dai entriamo tanto è entrato lui, ma dai vanno anche loro andiamo anche noi ecc. ecc.

MA PORC........ SE C'E SCRITTO CHIUSO VUOL DIRE CHE E' CHIUSO

Mi domando; questi si meriterebbero la multa?? Si meriterebbero di venire ripescati dalla slavina qualora malauguratamente venisse giu? Purtroppo li ripescano, ma secodno voi è normale?????????
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Messaggiodi paolino » 31 gen 2006, 21:51

danisnow ha scritto:se voglio fare un fuoripista ... ( ovviamente che nn metta in pericolo altre persone) nn capisco perchè mi devono fare la multa !!! tanto .. al massimo ... metto a rischio la mia vita.


discorso a piro, anche se non ti metti il casco o la cintura rischi solo la tua vita!!! :roll:
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Messaggiodi danisnow » 1 feb 2006, 10:17

paolino ha scritto:
danisnow ha scritto:se voglio fare un fuoripista ... ( ovviamente che nn metta in pericolo altre persone) nn capisco perchè mi devono fare la multa !!! tanto .. al massimo ... metto a rischio la mia vita.


discorso a piro, anche se non ti metti il casco o la cintura rischi solo la tua vita!!! :roll:


infatti nn capisco anche quelle tipologie di multe...serve soltanto per prendere soldi e basta...a loro nn gli importa veramente nulla della salute...ma dei soldi si !!!
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Messaggiodi brando » 1 feb 2006, 10:56

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Messaggiodi Mony76 » 1 feb 2006, 11:20

danisnow ha scritto:
paolino ha scritto:
danisnow ha scritto:se voglio fare un fuoripista ... ( ovviamente che nn metta in pericolo altre persone) nn capisco perchè mi devono fare la multa !!! tanto .. al massimo ... metto a rischio la mia vita.


discorso a piro, anche se non ti metti il casco o la cintura rischi solo la tua vita!!! :roll:


infatti nn capisco anche quelle tipologie di multe...serve soltanto per prendere soldi e basta...a loro nn gli importa veramente nulla della salute...ma dei soldi si !!!


:roll: Ma sai... oltre la tua vita... che fondamentalmente a loro interessa relativamente poco in quanto in certe situazioni sei tu stesso a volerci essere... è quella degli altri... :roll: ... e sinceramente ricoprire della gente di neve rischiando di ucciderla, a me rode un pochetto!!!! :? :?
Concordo con il fatto che il nostro Appennino ha pendenze relativamente pericolose, ma le "valanghine" ci sono pure da noi...
E cmq... non amo le forti pendenze... :? ... mi piace la fresca... ma l'ultima volta ho avuto paura! E questo penso che non sia da sottovalutare... perchè avere paura in certe situazioni non va bene... peggiora le cose e potrebbe subentrare panico... e incapacità di valutare adeguatamente quello che sta accadendo...
...PENSA SOLO AD ESSERE FELICE....
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Messaggiodi gnolO » 1 feb 2006, 11:31

Lacombriccoladelfiasco ha scritto:MA PORC........ SE C'E SCRITTO CHIUSO VUOL DIRE CHE E' CHIUSO



ma guarda, quello l'ho fatta, ma le valanghe non c'entrano nulla... era per la nebbia, perchè trovare il sentiero per lla baggiolare era in effetti difficoltoso... se sei uno che frequenta il cimone lo trovi...
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Messaggiodi wondermax » 1 feb 2006, 11:37

gnolO ha scritto:
Lacombriccoladelfiasco ha scritto:MA PORC........ SE C'E SCRITTO CHIUSO VUOL DIRE CHE E' CHIUSO



ma guarda, quello l'ho fatta, ma le valanghe non c'entrano nulla... era per la nebbia, perchè trovare il sentiero per lla baggiolare era in effetti difficoltoso... se sei uno che frequenta il cimone lo trovi...


Mah...domenica mattinain Val di Luce (la conoscero'.....) evito il muro a destra dopo l'ovovia per paura della nebbia e faccio la strada...perso nella nebbia mi sono ritrovato nel vuoto con un salto di un paio di metri.....non vi dico la botta....hai voglia di conoscere, se non vedi non vedi....
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Messaggiodi gnolO » 1 feb 2006, 12:03

daccordissimo wondermax, ma dalla 6 posti al sentiero sono centocinquantametri di pianoro... poi arrivavi al sentiero e li vedevi... la pericolosità per me non esisteva...
gnolO
 

Messaggiodi luca » 1 feb 2006, 13:30

Anke a me è capitato....ero all'ovovia e dovevo prendere il raccordo per il pulicchio e non c'era versi....perso nel nulla!!!!Ragazzi non facciamo i fenomeni....se non vedi non vedi ai voglia di di!!!
luca
 

Messaggiodi Ospite » 1 feb 2006, 13:38

ma va beh.... un conto è se la pista è chiusa....quindi sicuramente ci sarà un motivo valido
...
un conto è se c'è la nebbia...nn credo che nessuno in quelle condizioni faccia un fuoripista....senno sarebbe proprio un pazzo...
...
ma tipo andare un po fuori pista, ad esempio sulle Tre potenze, proprio al bivio per il muro e il raccordo tre valli... se li uno invece che seguire la pista, taglia verso sinistra e va un po nel mezzo...li è impossibile che provochi nessun tipo di valanga....
Un conto è invece se si butta da un crinale...e fa staccare tutto e provoca una slavina...quello si...e quello è punibile con una multa...
Sicuramente se faccio un fuoripista ( beh..proprio per modo di dire..no estremo a chissa che cosa) lo faccio perchè sono sicuro di conoscere la zona...le condizioni della neve e la morfologia del terreno.
Ospite
 

Messaggiodi gnolO » 1 feb 2006, 13:38

dall'ovovia al pulicchio il discorso è bene diverso... :wink:

lì in effetti se sbagli finisci chissà dove...



se alla 6posti del cimone sbagli semplicemente vai a diritto senza vedere il sentiero e continui nella pista che riporta alle polle...
gnolO
 

Messaggiodi Lacombriccoladelfiasco » 1 feb 2006, 14:30

gnolO ha scritto:dall'ovovia al pulicchio il discorso è bene diverso... :wink:

lì in effetti se sbagli finisci chissà dove...



se alla 6posti del cimone sbagli semplicemente vai a diritto senza vedere il sentiero e continui nella pista che riporta alle polle...


non proprio, perche se scazzi più avanti, ci sono un bel po' di problemini, apparte il bosco, i masi, le pietre e la pendenza tipo burrone.....
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Messaggiodi gnolO » 1 feb 2006, 15:36

ma dove??? dalla 6posti al sentierino??? :roll: :roll: :roll:
gnolO
 

Messaggiodi gnolO » 1 feb 2006, 15:40

ah, scusa, avevo letto male... più avanti?? se c'era nebbia anche sul sentierino allora tiravamo dritto per la pista... però voglio dire, non è che fosse bloccata l'ingresso alla baggiolara... era solo bloccato l'uscita destra della seggiovia... ma se uno passa sotto il gabbiotto e gira verso la baggiolara non ci sono divieti...


è la stessa storia che ho visto al cimoncino... in cima alla 6posti era chiusa l'uscita sinistra, ma (testuali parole dell'impiantista che non ci voleva far passare) se sotto il gabbiotto uno non trova nastri o fili che vietano il passaggio, ci si può andare...
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Messaggiodi Emi » 1 feb 2006, 18:05

a me avevano fatto la multa a canazei..

ma perchè pensava fossi sceso da un costone veramente pericoloso..
ma non era cosi..

cmq ci sono sentenze che dicono che non vietato il fuoripista in genere
ma il non rispettare la segnaletica.

la testa usiamola Sempre ... mi raccomando!!! :D
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Messaggiodi unbacioperte » 1 feb 2006, 18:42

X Cil, oltre all'ARVA è meglio avere con se anche pala e sonda....con solo l'ARVA fai poco...


X non mi ricordo: se vai in fuoripista e provochi una valanga (magari senza far danni ad altre persone o cose) e ti fai male, ti ricordo che i soccorsi sono obbligati ad intervenire....2500€ ogni volta che un elicottero del soccorso si alza in volo....fai te i tuoi calcoli (forse è anche per questo che lo vietano??)...
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Messaggiodi Emi » 2 feb 2006, 1:36

ma chi paga alla fine?? il ferito?
secondo me non paghi tu direttamente (tu inteso SOCCORSO)
quindi come dice flavio è per quello che ti vietano di passare in zone pericolose.. perchè gli costa pure..
in soldi in risorse umane, rischi ecc.

giusto?
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Messaggiodi Peter » 2 feb 2006, 12:50

ieri mi e' andata di lusso,volevo fare il fuoripista che dal raccordo alto del cimoncino porta alle polle quello mitico che forse in seggiovia ho fatto vedere sia a Uzzo che a Flavio,effettivamente i carabinieri appena mi hanno visto svoltare mi son subito venuti dietro(certo ho avuto scu lo perche' proprio in quel momento passavano da li)infatti mi hanno chiesto anche abbastanza inkazzati dove avevo intenzione di andare,a quel punto e' uscita fuori la scuola di gasmann che c'e' in me e ho inventato il solito teatrino dello snowboardista mezzo disorientato....senno' mi sa che era multa con mega caxxiatone!
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Messaggiodi unbacioperte » 2 feb 2006, 13:12

Si ricordo bene Zio.... 8O

X Emi....i soccorsi non sono a carico dell'infortunato.
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Messaggiodi MOSE » 2 feb 2006, 16:38

Peter ha scritto:ieri mi e' andata di lusso,volevo fare il fuoripista che dal raccordo alto del cimoncino porta alle polle quello mitico che forse in seggiovia ho fatto vedere sia a Uzzo che a Flavio,effettivamente i carabinieri appena mi hanno visto svoltare mi son subito venuti dietro(certo ho avuto scu lo perche' proprio in quel momento passavano da li)infatti mi hanno chiesto anche abbastanza inkazzati dove avevo intenzione di andare,a quel punto e' uscita fuori la scuola di gasmann che c'e' in me e ho inventato il solito teatrino dello snowboardista mezzo disorientato....senno' mi sa che era multa con mega caxxiatone!


GRANDE HAI FATTO FINTA DI ESSERTI PERSO DA SNOBORDISTA INESPERTO HIHIHIHI

SE ERO CON TE MI CI SCAPPAVA DA RIDERE DI SICURO E CI BECCAVANO...BUAHAHAHAH!!!
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Messaggiodi Peter » 2 feb 2006, 17:09

iscriviti anche te alla scuola di Gasmann!!!teatrini a non finire mose!
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Messaggiodi danisnow » 6 feb 2006, 11:32

unbacioperte ha scritto:X Cil, oltre all'ARVA è meglio avere con se anche pala e sonda....con solo l'ARVA fai poco...


X non mi ricordo: se vai in fuoripista e provochi una valanga (magari senza far danni ad altre persone o cose) e ti fai male, ti ricordo che i soccorsi sono obbligati ad intervenire....2500€ ogni volta che un elicottero del soccorso si alza in volo....fai te i tuoi calcoli (forse è anche per questo che lo vietano??)...


dipende un po.... se hai la tessera FISI o se sei Socio CAI il soccorso è coperta dall'assicurazione quindi nn paghi nulla.....questo nn significa che puoi chiamare l'elicottero quano ti pare...però :D
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Messaggiodi Emi » 6 feb 2006, 20:22

allora se non hai l'assicurazione sto soccorso... lo paghi??!!!

pero se chiamo l'ambulanza al mare non pago nulla.. strana sta cosa...
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Messaggiodi danisnow » 7 feb 2006, 10:47

Emi ha scritto:allora se non hai l'assicurazione sto soccorso... lo paghi??!!!

pero se chiamo l'ambulanza al mare non pago nulla.. strana sta cosa...


da quanto so io...se ti fai male sulle piste il soccorso non lo dovresti pagare !!! Se ti fai male fuori dalle piste si...e fidati che spendi una sassata !!!!

Anche per chi ha lo stagionale ( mi riferisco all'abetone...per quello del Cimone nn lo so come funziona) è coperto dall'assicurazione..
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Messaggiodi Emi » 7 feb 2006, 21:04

però la cosa non è molto chiara.. perchè non credo che se resto in mare a nuoto pago l'intervento..

adesso faccio cosi.. legog un po di leggi qua e la su internet...
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